
Con la cessione in proprietà di un'arma d'ordinanza, questa sottostà alle disposizioni della legge sulle armi (LArm).
Acquisto / cessione in proprietà
Al termine dell'obbligo di prestare servizio militare, per ricevere l'arma d'ordinanza in proprietà è necessario presentare un permesso d'acquisto di armi.
Possesso
Armi, parti essenziali di armi, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni devono essere custoditi con diligenza e non devono essere accessibili a terzi non autorizzati. L'arma e l'otturatore vanno conservati separatamente e in contenitori chiusi a chiave. Ogni perdita di armi dev'essere segnalata immediatamente alla polizia.
Per il porto dell'arma (in particolare la pistola d'ordinanza) in luoghi pubblici è necessario un permesso di porto d'armi. Quest'ultimo dev'essere portato con sé ed esibito, su richiesta, agli organi di polizia o doganali. ll permesso viene rilasciato dall'autorità competente del proprio Cantone di domicilio.
Senza il permesso di porto d'armi, l'arma può essere portata con sé scarica:
Occorre tener presente che l'arma non può essere portata con sé più a lungo del necessario. Il caricatore non deve contenere munizioni. L'arma e le munizioni devono essere portate separatamente.
Alienazione
Per l'alienazione (vendita, permuta, donazione, successione ereditaria, comodato, ecc.) dell'arma d'ordinanza privata a terzi è necessario un permesso d'acquisto.
Il formulario previsto a tal fine è disponibile presso l'autorità competente del Cantone di domicilio o può essere scaricato dal sito Internet dell'Ufficio federale di polizia (fedpol). Il formulario compilato deve poi essere inoltrato all'autorità competente del Cantone di domicilio insieme agli allegati in esso menzionati.
Anche per le armi che vengono ereditate è necessario un permesso d'acquisto d'armi. Quest'ultimo dev'essere richiesto entro sei mesi, sempre che entro questo periodo l'arma non venga alienata a una persona autorizzata. L'acquisto, il possesso, la transizione e l'alienazione di armi, parti costitutive di armi essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni e parti costitutive di munizioni come pure il porto di armi e il tiro con armi da fuoco sono proibiti per i membri dei seguenti Stati: Albania, Algeria, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Croazia, Macedonia, Montenegro, Serbia, Sri Lanka e Turchia.
Per ulteriori domande e dettagli in merito alla legge sulle armi o alla relativa ordinanza è possibile rivolgersi alle autorità competenti del Cantone di domicilio oppure consultare il sito Internet dell'Ufficio federale di polizia ( Ufficio federale di polizia, Armi
).